d
Follow us
  >  News   >  Responsabilità del social network per la violazione del diritto d’autore sul suo portale

Responsabilità del social network per la violazione del diritto d’autore sul suo portale

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, si è pronunciato (sentenza n. 3512/2019 del 15/02/2019) sulla violazione del diritto d’autore avvenuta a mezzo di un diffuso social network, individuando profili di responsabilità per quest’ultimo. Sul social network erano stati pubblicati da alcuni utenti contenuti di una società televisiva italiana senza autorizzazione e in violazione del diritto d’autore e della proprietà industriale. La società convenuta, titolare del servizio di social network e con sede legale in Irlanda, oltre a sollevare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sosteneva che il mero “linking” non costituisce violazione di tali diritti.

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla giurisdizione, dichiarando la competenza del giudice del luogo in cui il danno si è consumato (e non dove è ubicata la sede legale della piattaforma o dei server su cui è avvenuto il caricamento del materiale online) e – nel merito –, riguardo alla presenza di collegamenti ipertestuali a contenuti protetti da diritti, ha richiamato alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che qualificano il collegamento ipertestuale come “comunicazione al pubblico” (sent. 26 aprile 2017, caso C-527/15) e la messa in rete di un’opera protetta su un sito internet diverso da quello su cui era stata fatta la comunicazione iniziale come messa a disposizione di un pubblico nuovo di tale opera (sent. 7 agosto 2018, caso C-161-17).

Il Tribunale, infine, ha precisato che – alla luce della direttiva 31/2000/CE (in Italia con d.lgs. 70/2003) – la mera attività di hosting esclude la responsabilità del prestatore di servizi solo se esso dimostra di non essere a conoscenza che l’attività è illecita o, non appena a conoscenza di tali fatti, di agire immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l’accesso. Alle ripetute comunicazioni da parte della società televisiva non hanno fatto seguito, da parte del portale social, misure ragionevolmente esigibili, permettendo così di qualificare una responsabilità dell’hosting provider a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione”, non avendo agito secondo la diligenza che gli può essere ragionevolmente richiesta.

Post a Comment